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Assicurazione Sicura per smartphone

Condizioni generali di assicurazione

Sicura Smartphone Versicherung I

Condizioni generali di assicurazione (CGA) Sicura

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per il contratto di assicurazione collettiva tra la Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (Helvetia) in qualità di assicuratore e la Helvetic Warranty GmbH (Helvetic Warranty) in qualità di stipulante.

1. Inizio e durata dell’assicurazione

La copertura assicurativa inizia al momento dell’acquisto dell’oggetto assicurato (in base alla ricevuta d'acquisto) e termina al decorrere della durata scelta di 12 o 24 mesi oppure.
Nel caso di un periodo assicurativo di un anno, l'assicurazione termina in caso di un danno totale. Nel caso di un periodo di assicurazione di due anni, l'assicurazione termina se il secondo danno assicurato è un danno totale.


2. Revoca dell’assicurazione

Una revoca dell’assicurazione è possibile entro 14 giorni dalla data d’acquisto dell’oggetto assicurato da parte della persona assicurata, purché fino a quel momento non venga denunciato alcun danno. Con la consegna della dichiarazione di revoca l’assicurazione si estingue. Il premio pagato sarà rimborsato alla persona assicurata.


3. Numero di sinistri assicurati per periodo di assicurazione

Per un periodo di assicurazione di un anno, è assicurato un solo sinistro. Durante un periodo assicurativo di due anni sono assicurati due sinistri. Ciò è indipendente dalla causa che ha portato al danno assicurato.


4. Ambito di applicazione

L’assicurazione è valida a livello mondiale.


5. Persona assicurata

La persona assicurata è il titolare della ricevuta d'acquisto sulla quale sono elencati la polizza di assicurazione del telefono cellulare Fust Sicura e l'apparecchio assicurato.


6. Oggetto assicurato

Viene assicurato il dispositivo elencato con numero IMEI sulla ricevuta.


7. Sostituzione dell’assicurazione ai nuovi dispositivi

La copertura assicurativa viene sostituito dal dispositivo originale al nuovo dispositivo in casi consecutivi:

  • In caso di sostituzione del dispositivo (garanzia del produttore o del vernditore);
  • In caso di una durata dell’assicurazione a 24 mesi; in caso di un sostituzione (identico dispositivo indentico modo o qualità) in conformità al danno totale.


8. Vendita del dispositivo assicurato

Se il dispositivo assicurato viene venduto, la protezione assicurativa sarà trasferita all’acquirente insieme alla proprietà del dispositivo.


9. Sinistri assicurati

L'assicurazione copre i danni o la distruzione del telefono cellulare a seguito di un'influenza esterna improvvisa o imprevedibile:
a) Effetto dell’umidità o di liquidi (senza acqua alta e inondazioni)
b) Effetto esterno violento (es. caduta), danni da sabbia, corto circuito o Sovratensione

che abbiano compromesso il funzionamento del dispositivo.
L’elenco è esaustivo.


10. Copertura contro l’uso improprio dei collegamenti telefonici

Qualora il telefono cellulare assicurato venga rubato (ai sensi di furto, furto con effrazione o rapina) e la persona avente diritto è soggetta a costi di collegamento e connessione in seguito ad utilizzo improprio dei servizi di telefonia cellulare (telefonate, SMS, MMS, trasmissione dati, caricamento e scaricamento dati ecc.) nel periodo compreso tra il furto, il furto con effrazione o la rapina e la comunicazione al provider (blocco), la Helvetic lo risarcisce fino ad un massimo di CHF 3'000.-. L’obbligo di prestazione da parte della Helvetic decade se il furto, il furto con scasso o la rapina dell’oggetto assicurato non viene comunicato al provider entro 24 ore e non viene effettuato il blocco della scheda SIM e il furto, il furto con scasso o la rapina non viene denunciato alla stazione di polizia competente.


11. Prestazioni

Per il danneggiamento o la distruzione del dispositivo assicurato, Helvetic Warranty fornisce le seguenti prestazioni:

  • in caso di danno parziale, i lavori di riparazione che devono essere eseguiti da Helvetic Warranty fino a un importo pari al prezzo d’acquisto (senza abbonamento del telefono cellulare) del dispositivo al momento del danno
  • in caso di danno totale con un telefono cellurare, un dispositivo di sostituzione dello stesso tipo o della stessa qualità. Nel caso in cui il dispositivo sia interessato da un danno totale e non sia più disponibile in commercio, la Helvetic Warranty fornisce un dispositivo di altro tipo/modello con caratteristiche tecniche paragonabili, nella stessa fascia di prezzo d’acquisto (senza abbonamento) del dispositivo assicurato al momento del danno.

Si considera danno totale anche quello che non consente la riparazione del dispositivo per motivi tecnici o economici. Ai fini delle presenti condizioni, una riparazione non è considerata economica se i costi risultanti sono superiori a quelli di un apparecchio sostitutivo dello stesso tipo e qualità.


12. Franchigia

La persona assicurata sarà tenuta al versamento di una franchigia de CHF 85.- per sinistro. Questa dovrà essere pagata anticipatamente tramite carta di credito o bonifico bancario. In seguito alla ricezione dell’importo sarà avviata la procedura necessaria per la risoluzione del danno. In caso di rifiuto del caso, la franchigia sarà rimborsata.


13. Esclusioni

Non sono assicurati i danni:

  • all’alloggiamento o alle parti esterne del dispositivo assicurato se il loro funzionamento non è compromesso;
  • all’accumulatore o alla batteria che non siano da ricondurre ai sinistri assicurati;
  • cagionati da dolo o colpa grave;
  • cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o pulizia;
  • derivanti dalla non osservanza del manuale di istruzioni, dalla perdita di dati o da danni al software;
  • derivanti da disposizioni ufficiali;
  • derivanti da eventi di natura bellica o terroristica e disordini di ogni genere o da eventuali misure adottate per contrastarli o da catastrofi naturali;
  • che ricadano nelle prestazioni di garanzia sotto la responsabilità del produttore o del venditore;
  • derivanti da abbandono, cambio di collocazione, perdita e furto;
  • se il titolare della ricevuta d'acquisto non è in grado di mettere a disposizione il cellulare danneggiato;
  • a un oggetto assicurato, di cui non viene fornito il numero IMEI;
  • dove il processo di riparazione non è gestito da Helvetic Warranty.


14. Gestori di sinistri

Sinistri vengono elaborati da parte della Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.


15. Obblighi in caso di danno

Denunciare tempestivamente il danno (non oltre 14 giorni dopo averlo scoperto) alla Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon (Tel. 0848 001 033 o www.helvetic-warranty.ch) e, se richiesto, restituire compilato il modulo per danno fornito.


16. Violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi o delle disposizioni contrattuali o di legge, le prestazioni potranno essere rifiutate. Ciò non si applica se, in base alle circostanze, la violazione sia considerata senza colpa.


17. Diritti nei confronti di terzi e altri fornitori di prestazioni

Qualora Helvetic Warranty fornisca prestazioni a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto anche nei confronti di terzi o di altri fornitori di prestazioni, tali diritti passano a Helvetic Warranty al momento della fornitura della prestazione.
Qualora sussistano diritti nei confronti di terzi o di altri fornitori di prestazioni, la copertura nell’ambito del presente contratto è limitata alla parte di prestazione eccedente rispetto alle prestazioni derivanti da altri contratti.


18. Foro competente e diritto applicabile

Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Il foro competente è la sede legale del contraente.


19. Elaborazione dei dati

Helvetic Warranty e Helvetia elaborano i dati derivanti dalla documentazione contrattuale o dall’esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per l’elaborazione di casi assicurativi, valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente.
Nella misura necessaria, la Helvetia può trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi in Svizzera e all'estero coinvolti nell'elaborazione dei contratti, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, nonché alle società Helvetia Holding AG in Svizzera e all'estero. L'Helvetia può inoltre ottenere informazioni pertinenti da organismi ufficiali e da altri terzi, in particolare sul andamento dei sinistri.

 

È possibile presentare una richiesta di risarcimento qui

 

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